Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: pubblicità e trasparenza

Servizio Contratti Pubblici
QUESITO del 27/08/2019

Sul sito "Servizio Contratti Pubblici" devono essere registrate tutte le procedure di affidamento, anche se inferiori a euro 1.000?

Si chiede, alla luce degli artt. 3 e 4 del d.m. Infrastrutture del 2.12.2016, se per una gara di servizio di importo superiore alla soglia comunitaria sia necessario o meno pubblicare l'avviso di aggiudicazione della gara stessa su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
Alcuni ritengono che l'art. 4 del suddetto decreto, facendo riferimento solo ai lavori, escluda implicitamente la pubblicazione per i servizi e le forniture sopra soglia.

Con la presente istanza la scrivente chiede di conoscere il parere del Servizio sulla questione concernente la pubblicità delle sedute di gara, nel caso in cui gli le procedura di affidamento siano interamente gestite attraverso una piattaforma telematica.
Nella fattispecie concreta quest’Area Gestione del Patrimonio effettua la totalità delle procedure di gara, in forma telematica, attraverso l’utilizzo della piattaforma elettronica Empulia (www.empulia.it).
Tale piattaforma consente la tracciabilità di ogni passaggio e non consente alcuna alterazione dei dati inseriti dai concorrenti (cfr. Cds, Sez, V, sent. N. 5 dicembre 2014 n. 6018).
Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente chiede se possa utilizzare il criterio della seduta privata (tenuta dal seggio di gara), per le procedure di gara gestite interamente in forma telematica e per il tramite del Portale Empulia; a tal proposito tale criterio viene opportunamente evidenziato negli atti di gara.
Depone in favore della presente richiesta la giurisprudenza sia del Consiglio di Stato, che di merito, la quale statuisce in maniera inequivoca la non necessarietà della pubblicità delle sedute qualora la procedura di gara sia gestita interamente con procedure telematiche sul presupposto dell’ampia garanzia fornita a tutti i concorrenti sulle modalità di conservazione delle integrità delle offerte.
Per le informazioni già acquisite dal sistema informatico, e non modificabili, sono quindi superflue le cautele riservate all’apertura dei plichi cartacei, i quali sono invece facilmente manipolabili.
Di questo avviso, da ultimo, Tar Sardegna, sentenza 19 ottobre 2017, n. 644, ma anche in precedenza ex plurimis Tar Lombardia Brescia, 12 gennaio 2016, n. 38, Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050, Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990.
Addirittura il TAR Sardegna dispone che “quandanche la lex specialis recasse la previsione di una distinta fase pubblica destinata all’apertura delle offerte, l’eventuale omissione sarebbe comunque irrilevante”.
Anche il tenore letterale delle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 depongono in tal senso, sol che si pensi all’art. 295, comma 7, D.P.R. n. 207/2010 (rubricato procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici) il quale differentemente dall’art. 283 (applicabile alle gare non telematiche) non prevede la pubblicità delle sedute (questo costituiva il presupposto dell’art. 85, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, che le vere e proprie aste elettroniche stabilisce lo svolgimento della prima valutazione completa delle offerte in seduta riservata).La scrivente è, altresì, consapevole che l’Autorità nel punto 4.2.7. delle linee guida (Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici) prevede la pubblicità delle sedute.
Tale punto 4.2.7., purtuttavia, non appare effettuare una distinzione tra gare “cartacee” e gare interamente svolte a mezzo di piattaforme telematiche.
Conclusivamente l’istante chiede:

1) se è consentito per le procedure di gara gestite interamente in forma telematica (sub specie con il portale Empulia, www.empulia.it) disporre che le sedute di gara (tenute dal seggio di gara) avvengano in forma riservata, in accordo con quanto previsto negli atti di gara.

Cordiali saluti.

Il Funzionario Istruttore
Dott. Bruno Acconciaioco

Il Direttore Area Gestione Patrimonio
Dott. Giuseppe Nuzzolese

Richiesta informazioni.
QUESITO del 21/02/2018

1) Premesso che ho emesso determinazione a contrarre con la quale ho approvato il capitolato per appalto di servizi inferiore a soglia comunitaria ma superiore a € 40.000,00 e successivamente trasmessa alla C.U.C. per l'approvazione del bando. Domanda: dovendo acquisire il CIG derivato solo dopo il CIG quadro della C.U.C., devo comunque registrare nel vostro sito la sola determinazione citata ?.

2) premesso che lo stesso appalto devo pubblicarlo sul profilo committente, in SITAT e ANAC. Sul vostro sito devono comunque essere pubblicati soltanto gli appalti superiori ad € 40.000,00 ?

Quesito su modalità pubblicazione
QUESITO del 18/06/2018

Si formula il seguente quesito al fine di avere chiarimenti circa le modalità di pubblicazione di bandi/avvisi sul sito del MIT. Si chiede precisamente quali siano le modalità da seguire per inviare tali atti di gara. E' necessaria una registrazione? E'sufficiente per adempiere tale modalità l'invio dei bandi attraverso l'osservatorio regionale?
Tra le faq non ho reperito risposta a tale quesito.

Sulla base del nuovo Codice e del nuovo Decreto, gli avvisi di manifestazione di interesse è sufficiente pubblicarli sul profilo del committente e sulla piattaforma MIT, oppure è necessario pubblicarli sulla piattaforma online dell'ANAC. E la tempistica.

Con la presente, alla luce delle recenti modifiche apportate al sistema SCP, si chiede in quale sezione vadano
pubblicati:
- Verbali delle sedute pubbliche di gara;
- Verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice.
Il quesito si pone con riferimento ad ogni tipo di procedura (aperta, ristretta, negoziata).

Si chiede se la pubblicazione degli atti di cui all'art. 29 comma 1 sulla piattaforma regionale Osservatorio Opere Pubbliche Regione Lombardia assolve la pubblicazione sul sito del MIT e quindi non è necessario provvedere alla pubblicazione su entrambi i siti (Regione e Ministero). Questo in base a quanto previsto all'art. 29 comma 2 ma anche comma 4.

In merito a quanto in oggetto si richiedono chiarimenti sull’interpretazione dell’Art. 5 comma 2, del Decreto che recita : “Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”
Si ricorda che:
l’art. 216 c. 11 del D.Leg 50/2016 codice dei contratti, norma transitoria nelle more dell’approvazione del Decreto di cui sopra, disponeva:
“Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”
L’Art. 2. c. 6 del DM 2/12/2016 (Pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla piattaforma ANAC) dispone in via transitoria e nelle more dell’entrata in funzione della piattaforma ANAC: “Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell'atto di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalità di cui all'art. 29 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.”
L’Art.5 del DM 2/12/2016 (Effetti giuridici e spese di pubblicazione) dispone
“Gli effetti giuridici che il presente decreto o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.
Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”
La norma collega quindi gli effetti giuridici e la decorrenza dei termini esclusivamente alle forme di pubblicità obbligatoria ed alle date in cui la medesima ha luogo.
La forma di pubblicità “obbligatoria” produttiva degli effetti giuridici è la pubblicazione in gazzetta ufficiale, secondo quanto disposto dall’art 2 c. 6 citato.
A termini di quanto indicato dall’art 5 in combinato disposto con l’art 2 c.6, la pubblicazione in gazzetta ufficiale è l’unica forma di pubblicità idonea a produrre effetti giuridici di decorrenza dei termini, e quindi unica forma di pubblicità “obbligatoria”.
Per quanto sopra, sembra consequenziale che le spese rimborsabili dall’operatore siano solo quelle inerenti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Questo, coerentemente con un’interpretazione osservante dell’art 12 delle preleggi, che recita “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”
A quanto sopra aggiungasi che in base al DM la pubblicazione sui quotidiani di cui all’art 3 persegue, per espressa ammissione del legislatore, “finalità di trasparenza” amministrativa, senza alcun risvolto sugli effetti giuridici che sono invece collegati alla pubblicazione in GURI.
Si richiede quindi un’ interpretazione autentica dell’esatto contenuto degli obblighi di rimborso delle spese di pubblicazione a cura dell’appaltatore avuto riguardo a quanto disposto in materia dal Decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 Dicembre 2016.
La richiesta è finalizzata alla formulazione di una corretta imputazione delle spese di pubblicità obbligatoria all’aggiudicatario di gara.

Si chiede di conoscere se dal primo luglio 2019 è venuto meno l'obbligo della pubblicazione dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana per gli appalti di servizi di importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria, per effetto dell'avvio del portale unico per la pubblicità delle gare attivato presso il MIT

Dobbiamo pubblicare un bando di procedura aperta servizi rientrante nel CPV Codice 92330000 di importo inferiore a €750.000.
E’ corretto affermare che siamo in ambito sotto soglia comunitaria in quanto rientrante nell’All.IX del D.Lgs.vo 50/2016? Quindi pubblichiamo in: GURI, Internet Comune , Internet Regione, MIT, Albo Pretorio?

Pubblicità e Trasparenza
QUESITO del 06/08/2019

Il Servizio Acquisti Metropolitano dell’AUSL di Bologna, nell’ambito della propria attività, effettua pubblicazioni di avvisi e bandi di cui agli artt.70, 71, 98 su: Gazzetta Ufficiale Unione Europea, Gazzetta Ufficiale Italiana, in attesa operatività Piattaforma digitale ANAC, Profilo del Committente, SITAR (Osservatorio Regionale RER). Con tale pubblicazione si assolve l’obbligo di pubblicazione al Ministero Infrastrutture Trasporti (v/s quesito 442/19); Quotidiani, art.3 DM 2/12/16. Ai sensi art.29, pubblicazione sul profilo committente degli atti di programmazione, e di quelli inerenti le procedure per affidamento servizi/forniture. Dal 01.07.19 è stata realizzata la piattaforma unica della trasparenza e pubblicità delle procedure di gara e della programmazione sul SCP. Si chiede: 1) gli obblighi già assolti da questa SA sono gli stessi che la piattaforma realizzerà per le SA senza un proprio sistema informativo, viceversa se così non fosse quali altri obblighi questa SA dovrà assolvere? 2) tramite la piattaforma nazionale, sarà avviata anche la Piattaforma digitale presso ANAC? 3)la pubblicità sui quotidiani rimane in vigore?

In riferimento all'attivazione della piattaforma informatica del Servizio Contratti Pubblici (SCP) dal 1 luglio 2019 chiedo di chiarire se, per le procedure aperte sopra soglia, può intendersi soppresso l'obbligo di pubblicare gli avvisi di gara sui quotidiani, oltre che nella GURI.

Dovendo procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto, si chiede ai fini della corretta pubblicità del bando di gara se vige obbligo contestuale di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e sulla piattaforma ANAC; oppure se la sola pubblicazione sulla piattaforma ANAC garantisce gli obblighi di pubblicazione.

Rimborso spese ditta Aggiudicataria
QUESITO del 25/11/2019

Si chiede conferma se è corretto, ai sensi del D.M. del Ministero delle Infrastrutture di cui all’art.73, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 (artt.3 e 5), richiedere il rimborso alla Ditta aggiudicataria, anche nel 2019, per le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui relativi quotidiani relativi alla procedura di gara.

Questa istituzione scolastica statale sta predisponendo una procedura aperta ex art. 164 D. lgs 50/2016 per la concessione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande interna all’istituto; la tipologia di procedura individuata è quella di cui all’ art. 60 D. lgs 50/2016, l’importo complessivo della concessione è pari a 310.000,00 euro. Premesso che non risulta a questa istituzione che sia stata attivata alla data odierna la piattaforma ANAC, si chiede se per la pubblicazione del bando si debba adempiere con tutte le quattro le modalità di seguito elencate: 1. sul profilo del committente; 2. sulla piattaforma M.I.T.; 3. sulla GURI; 4. sui quotidiani locali Si chiede inoltre se la pubblicazione sulla piattaforma M.I.T. assolva automaticamente quella sulla piattaforma regionale ovvero se si debba procedere alla pubblicazione distintamente su entrambe.

Si chiede di conoscere se per tutti gli affidamenti diretti di piccolo importo ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) d.lgs 50/2016 ( ad es. inferiori a € 5.000,00 e comunque a € 40.000,00 ) per i quali si chiede soltanto lo SMART CIG, occorre pubblicare l'affidamento sul MIT Servizio contratti pubblici.
Si ringrazia e si porgono distiinti saluti

Obblighi di pubblicazione
QUESITO del 23/01/2020

A seguito di comunicazione n. 0080353 del 28.09.2018 dell'Ufficio Osservatorio dei contratti pubblici dell'ANAC, la Fondazione MEIS è stata assegnata alla competenza della Sezione centrale dell'Osservatorio per quanto concerne l'acquisizione dei dati sui contratti pubblici.
Si chiede se la pubblicazione dei dati sui contratti pubblici sul SIMOG sia sufficiente ad adempiere agli obblighi informativi e di pubblicità previsti dal D. Lgs. 50/2016 o se necessaria anche la pubblicazione sul Servicio contratti pubblici del MIT.

Buongiorno,
si chiede conferma che l'avviso di aggiudicazione di un lavoro di €600.000,00 affidato con procedura negoziata sia pubblicato su:
-Albo Pretorio;
-MiT
-Internet comune
-.Internet Osservatorio regionale

con esclusione quindi della GURI e di n. 1 quotidiano locale e n. 1 quot. nazionale.
Grazie e cordiali saluti

La sottoscritta nella qualità di direttrice del Parco Archeologico di Himera, Solunto e Monte Iato (servizio 36 del Dip. reg. dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana) che costituisce stazione appaltante del "Progetto di valorizzazione dell'area archeologica di Monte Iato" , deve indire gara con procedura aperta da aggiudicare con il criterio del minor prezzo per l'affidamento dei lavori del sopradetto progetto. Considerato che i lavori da eseguire sono di importo superiore ad € 500.000,00, si pone il seguente quesito: ai sensi dell'art. 2 del D. M. citato in oggetto corre obbligo di pubblicare gli atti di gara sulla piattaforma ANAC, che risulta ad oggi non ancora operativa; il D.M. dispone altresì che nelle more si debba procedere alla pubblicazione su GURI. Si chiede se l'utilizzo del sistema SCP e dunque la pubblicazione su tale piattaforma consenta di ritenere assolti gli obblighi di cui sopra, esentando così la S.A. dall'adempimento di pubblicazione della gara su GURI (fermo restando che la S.A. procederà comunque a pubblicare l'estratto della gara sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana), e se, la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana sia sostitutiva della pubblicazione in GURI. Si rimane in attesa di celere e cortese riscontro.

Desideravo chiedere un chiarimento relativo all'argomento in oggetto: la piattaforma digitale ANAC contemplata dall'art. 73 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 necessaria per l'effettuazione della pubblicazione degli avvisi di preinformazione di gara, NON ancora attiva fino a poco fa, è stata attivata nella piattaforma dal MIT? Oppure risulta non ancora attiva ad oggi?
In altre parole: se la presente piattaforma funge e sostituisce quella digitale ANAC contemplata dall'art. 73 co. 4 del D.Lgs. 50/2016, utilizzandola, posso quindi evitare di dover effettuare pubblicazioni sulla GURI?

Sedute pubbliche durante Covid 19
QUESITO del 16/03/2020

Buongiorno,
in questo periodo di Covid 19 si chiede cortesemente la modalità con cui espletare le sedute pubbliche delle gare d'appalto in Regione Lombardia.
Trattasi di procedure d'appalto elettroniche in Piattaforma Sintel per le quali è prevista comunque la seduta pubblica.
Grazie e cordiali saluti

PUBBLICAZIONI
QUESITO del 30/03/2020

In riferimento a gare di appalto di importo superiore a 500.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si richiede se dal momento dell’operatività del portale del MIT, sia sufficiente la pubblicazione su esso stesso e sul profilo della stazione appaltante (albo pretorio dell’ente) oltre che su due quotidiani (uno locale e uno nazionale) o se si debba continuare a pubblicare anche sul GURI.

Obbligo pubblicità
QUESITO del 16/04/2020

1. Per gli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a), sussiste l’obbligo di procedere alla pubblicazione sul MIT dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 29 c. 2 del D.lgs 50/2016?
Ovvero cosa va pubblicato sul MIT in caso di affidamento diretto?
2. Nel caso di affidamenti diretti bisogna inviare la comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 ai concorrenti a cui è stato richiesto il preventivo?

Gent.mi,
la pubblicazione sul sito del MIT della disposizione di nomina a RUP può avvenire solo con la pubblicazione della procedura (e quindi quando saranno pronti tutti i dati della procedura: cig, cpv, cup, capitolato speciale, oppure avviso per manifestazione di interesse, ecc.), non tempestivamente quando avviene la nomina a RUP (ma ancora non sono pronti gli atti da pubblicare, perchè il RUP li deve ancora formare)?
Laddove sia, invece, possibile pubblicare la disposizione di nomina a RUP a prescindere dai dati della procedura di gara a cui è collegata, vi chiedo di indicarmi i passaggi concreti da seguire sulla piattaforma.
Inoltre, riguardo all'asseverazione della risposta al quesito, quanto tempo passa dalla risposta alla asseverazione e pubblicazione del quesito?
Vi ringrazio e porgo un cordiale saluto,
Delfina

In qualità di stazione appaltante operante in Regione Lombardia, vorremo sapere se la pubblicazione dei bandi di gara sull’Osservatorio regionale contratti pubblici ci esonera dalla pubblicazione sul sito web del MIT.

La legge di conversione del decreto semplificazioni all'art. 1, prevede quanto in oggetto: si è del parere che, tale avviso, non debba essere una manifestazione di interesse poiché, altrimenti, le pratiche anziché essere semplificate si aggraverebbero sistematicamente di un'attesa minima di 15 giorni e della gravosita' connessa al dover gestire la moltitudine di OE manifestanti interesse, bensì trattasi invece di un semplice avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa nel quale si indica semplicemente che è stato dato avvio alla procedura negoziata senza bando ai sensi della norma in parola. È effettivamente così?

In caso di svolgimento di una gara sopra soglia comunitaria, quali sarebbero precisamente tutte le pubblicazioni da effettuare in via preliminare, prima della materiale effettuazione della gara con procedura aperta a rilevanza comunitaria? Inoltre, qualora si aggiudicasse una ditta straniera, come verrebbero eseguiti i controlli sui requisiti generali ed antimafia? Occorrerebbe scrivere una PEC a ciascun organo di controllo del paese dell'aggiuducatario, paritetico della nostra Agenzia delle Entrate, Tribunale, Camera di Commercio, INPS/INAIL, Prefettura e Provincia per il controllo di regolarità sull'assunzione dei disabili? Oppure esisterebbe un metodo più agevole e più rapido? Magg. Filippo STIVANI

Il DL 76/2020 “Semplificazioni” convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, prevede all’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 1: “L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.”
Considerato che la medesima legge ha aumentato la soglia dell’affidamento diretto a euro 75.000, la norma citata deve interpretarsi nel senso che è obbligatorio pubblicare un avviso sul risultato di ciascuna procedura di affidamento diretto per importi compresi da 40.000 a 75.000 euro?
Nel caso di risposta affermativa, quali contenuti deve avere detto avviso? E’ sufficiente pubblicare la determina di aggiudicazione?

Questa Azienda assolve agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 mediante il portale "TrasparenzaPA", fornito dalla DigitalPa S.p.A., raggiungibile dalla sezione "Società Trasparente" presente sull'home page del proprio sito istituzionale (www.retegasbari.it).
Con particolare riferimento alla sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", sono presenti sia le "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" sia gli "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura". Limitatamente a questi ultimi, questo ufficio procede al caricamento nel portale Trasparenza dei medesimi atti che risultano pubblicati sul portale acquisti (https://retegasbari.acquistitelematici.it).
In ragione di quanto innanzi, si chiede a codesto Ministero se possa considerarsi conforme al vigente quadro normativo l'inserimento, all'interno del portale Trasparenza, di un link che consenta il reindirizzamento al portale acquisti per la consultazione degli atti ivi pubblicati ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e distinti rispetto a ciascuna procedura esperita.
Le ragioni della prospettata modifica non risiedono tanto nel duplice onere di caricamento degli atti quanto nella peculiare configurazione del portale Trasparenza, che dà risalto alle categorie omogenee di atti ("Delibere e determine a contrarre", "Bandi di gara in corso", ecc) piuttosto che alle singole procedure d'appalto.

Con la presente si chiede di chiarire la portata applicativa della norma di cui all’art. 29 comma 1 e 2 del codice degli appalti.
In particolare, il dubbio riguarda l’onere di pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli accordi tra pubbliche amministrazioni ex art. 5 comma 6 del d. lgs 50/2016.
Difatti, l’art. 29 comma 1 contiene il seguente riferimento “compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5” .
• Tale dubbio è rafforzato dalla circostanza che sulla pagina web del sito del MIT, in Descrizione del servizio (https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/service_description.page)scompare ogni riferimento agli atti di cui all’art. 5 riportando, invero, il seguente testo: “- l’art. 29, commi 1 e 2, prevede che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture e lavori, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, nonché il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente e pubblicati altresì sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa”.
Inoltre, sul manuale utente, Manuale versione 1.2 – agosto 2018, non è presente alcun riferimento circa la procedura da seguire per la pubblicazione di tale tipologia di atti.

Pertanto, si chiede se gli accordi tra pubbliche amministrazioni ex art. 5 comma 6 del d. lgs 50/2016 siano soggetti all’onere di pubblicazione sul sito del MIT e quale sia la procedura da seguire.

Questa Fondazione, persona giuridica privata, ma organismo di diritto pubblico, tenuta all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, intende affidare la gestione di un servizio di Nido e Scuola d’infanzia CPV 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica, di importo superiore alla soglia comunitaria (euro 750.000). Per le procedure sopra soglia comunitaria il Codice dei contratti pubblici (artt. 29, 72, 73) e il DM MIT 02/12/2016 prevedono la pubblicazione degli atti di gara in: GUUE; GURI, fino al funzionamento della piattaforma ANAC; profilo di committente; quotidiani (almeno 2 a diffusione nazionale e almeno 2 a maggiore diffusione locale); piattaforma informatica MIT, anche tramite le piattaforme regionali. Trattandosi di contratto non soggetto alla pubblicazione sulla piattaforma regionale Emilia Romagna (SITAR), poiché non rientrante fra quelli di competenza di enti territoriali, si chiede se la Fondazione sia comunque tenuta alla pubblicazione sulla piattaforma nazionale MIT – SCP, ovvero se l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement messa a disposizione dall’agenzia regionale Intercenter-ER (SATER) esoneri dalla pubblicazione sul sito MIT, grazie alla loro interconnessione (art. 29, c. 2, 4, Codice; art. 2, c. 4, DM MIT 02/12/2016).

Nel caso di contratto di appalto il cui bando di gara è stato pubblicato in data 20/04/2016 sulla Gazzetta Ufficiale ed in data 15/04/2016 sui quotidiani e in pari data sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, si deve applicare il vecchio Codice di cui al D.Lgs. 163/2006 oppure il nuovo Codice di cui al D.Lgs. 50/2016, tenendo conto che quest’ultimo è entrato in vigore il 19/04/2016

Piano Biennale
QUESITO del 08/08/2021

In relazione ai Piano Biennali per acquisto di beni e servizi si chiede se, per un ente a carattere NAZIONALE, sono sufficienti le pubblicazioni sul portale istituzionale e sul portale SCP.

Dovremmo procedere con la pubblicazione: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’AREA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CENTRO SPORTIVO DI VIA BOCCACCIO .
Valore della concessione inclusi 12 mesi di eventuale proroga €339.000.
Si chiede conferma se:
1) trattasi di appalto sotto soglia comunitaria;
2) modalità di pubblicazione: GURI, internet comune, Oss. Regionale, Albo Pretorio. Non necessaria pubblicazione su GUUE e giornali;
3) tempo minimo di pubblicazione 30 giorni

Con riferimento alle novità normative in materia di pubblicità e trasparenza intervenute successivamente all’entrata in vigore del DL c.d. “semplificazioni” si richiede il seguente chiarimento.
A seguito della modifica al comma 2 dell’art. l’art. 29 del codice dei contratti da parte dell’art. 53 del dl. N. 77/2021 c.d. “decreto semplificazioni”, con la quale è stato disposto che tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, si richiede se gli adempimenti di pubblicazione sul sito del MIT (www.serviziocontrattipubblici.it) debbano continuare ad essere effettuati.

Il presente quesito riguarda gli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza relativamente a procedure in deroga ex art. 11 comma 2 del D.L. 76/2020.
Nello specifico si chiede se, nel caso di affidamento diretto di lavori per un importo che ai sensi dell'art 36 c. 2 d) del codice richiederebbe una procedura aperta, sia sufficiente la pubblicità prevista normalmente per tale tipologia procedurale (ossia quelli ex art 36 c.9) o se sussistano altri oneri correlati all'importo a base di gara.

Si è presentata la necessità di pubblicare, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) 1370/2021, art. 7, co. 2, un avviso di rettifica per i seguenti avvisi di preinformazione:
-38771-2017;
-38772-2017;
-38773-2017;
-001-002104-2021
Su TED eNotices - Sezione "Nuovo formulario", i formulari di cui al richiamato Regolamento sono solo T1 (Avviso di preinformazione relativo a un contratto di servizio pubblico) T-02 (Avviso di informazione relativo all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico) e non è presente alcun formulario per l'avviso di modifica. Si chiede, pertanto: se esiste un formulario specifico per l'avviso di rettifica ai sensi del Reg. (CE) 1370/2021, art. 7, co. 2 e come procedere per la pubblicazione di tale avviso; in mancanza di un formulario, come effettuare la modifica; se la modifica possa essere effettuata da un utente diverso da quello che ha caricato l'avviso di preinformazione originario.
Grazie.

Con riferimento agli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti, previsti in materia di pubblicità degli atti di gara, alla luce dell’attuale quadro normativo – Legge 190-2012, D. Lgs. 50/16, D.M. Infrastrutture e Trasporti 2.12.2016, et alii - si domanda:
1) se i Verbali delle operazioni di gara, redatti sia dal Seggio di gara che della Commissione Giudicatrice, vanno pubblicati sul profilo di committente;
e, in tal caso
2) entro quale tempistica dalla celebrazione delle sedute pubbliche di gara;
3) se tale adempimento si estende anche alle sedute riservate;
4) se, in aggiunta alla pubblicazione sul sito istituzionale, occorre anche darne ulteriore informativa, a mezzo PEC, ai concorrenti;
e nel caso di procedure di gara esperite in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 e 60 del C.c.p.,
5) se devono essere obbligatoriamente sottoscritti, con firma digitale, dai componenti del Seggio di gara e della Commissioni giudicatrice ovvero è sufficiente la firma autografa con pubblicazione cartacea.

L'art. 216 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 indica che l'operatore economico, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione della gara, deve rimborsare alla Stazione Appaltante (SA) le spese sostenute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ad avviso di questa SA, tale norma, deve interpretarsi in maniera estensiva anche nei confronti di tutte le altre pubblicazioni che devono essere sostenute nelle procedure al di sopra della soglia comunitaria ossia quelle sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sui due quotidiani a maggior diffusione nazionale ed almeno ulteriori due a diffusione locale: altrimenti non si comprenderebbe il motivo della distinzione tra GURI (rimborsabile) e le restanti pubblicazioni (non rimborsabili). Si chiede un autorevole parere in merito alla correttezza di tale interpretazione.

Pubblicazione atti sito MIT
QUESITO del 28/02/2022

Il DL 77/2021 all'art 53, comma 5, lettera a), sub 2, modifica l'art 29 del D.lgs. 50/2016, che elimina le procedura di pubblicazione di avvisi, bandi ed esiti di gara.
quindi dobbiamo solo aggiornare il programma degli acquisti?
5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 29: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «nonché alle procedure per l'affidamento» sono inserite le seguenti: «e l'esecuzione»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Tutte le informazioni ((inerenti)) agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei
Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad
eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione
europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»

Nel pubblicare l'avviso d'avvio della procedura negoziata, introdotto dal DL 76/2020, art. 1, comma 2, lettera b) la Stazione Appaltante (SA) deve materialmente pubblicare, unitamente allo stesso ed in forma documentale, il provvedimento ex. art. 32 del Codice dei Contratti ossia la determina a contrarre anche in forma semplificata o atto equivalente (cfr. parere n. 847). In alternativa a tale procedura, la nota MIMS n. 523 del 13/01/2021 indica che "nell’ipotesi in cui l’Amministrazione scelga di condurre un’indagine di mercato, la pubblicazione dell’avviso relativo all’avvio dell’indagine di mercato sul proprio sito istituzionale... deve ritenersi, anche in ossequio alla finalità di semplificazione amministrativa che ispira l’intero D.L. n. 76/2020, necessaria in quanto satisfattiva dell’obbligo di pubblicazione di avvio della procedura previsto dal citato articolo 1, comma 2, lettera b)". Si chiede pertanto se, anche per questa casistica analogamente a quanto già indicato per la precedente l'SA debba pubblicare, sul proprio sito istituzionale, oltre all'avviso d'indagine di mercato teso ad ottenere manifestazioni d'interesse anche il provvedimento ex. art. 32 del Codice in forma documentale.

Trasparenza
QUESITO del 11/04/2022

In relazione ad un cig non ancora perfezionato è necessario, per le finalità di cui all'art. 29 del Dlgs 50/2016, rispettare comunque il termine dei due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione avente valore legale dei bandi/avvisi di gara?

Per gli affidamenti sotto soglia la stazione appaltante -scuola statale- può considerare assolto l'obbligo di pubblicazione, come da normativa vigente, degli avvisi pubblici, bandi di gara, esiti di gara ed etc attraverso la sola pubblicazione sul proprio sito web (sia in albo pretorio che in amministrazione trasparente nell'apposita sezione) o è obbligata a procedere alla pubblicazione, sul sito del M.I.T. e/o pubblicazione in GU.RI ?

ABILITAZIONE AL SERVIZIO SCPSA
QUESITO del 29/04/2022

Quale DSGA dell'IC Munari di Milano, Vi invito a comunicarmi procedura relativa alla pubblicazione di atti e documenti ex art. 29 DLGS 50/2016, come richiesto da nota Miur n. 23425 del 14 Aprile u.s, in merito alla gestione "PON per la Scuola"

Questa Istituzione Scolastica sta avviando n. 1 Progetti PON FESR 2014/2020 Avviso 28966 del 06/09/2021 (Digital Board) e n. 1 Progetto PON FESR 2014/2020 Avviso 20480 del 20/07/2021 (Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici). Con la presente si chiede se questa scuola deve pubblicare i documenti relativi alle procedure di appalto, tracciabilità dei flussi ecc... sul Vs. sito per entrambi i Progetti o solo per quello relativo al cablaggio. Inoltre si chiede se il sito dove registrarsi e pubblicare è Servizio Contratti Pubblici per la regione Puglia. In attesa di un Vs. cortese e urgente riscontro si porgono distinti saluti.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA
QUESITO del 11/05/2022

Per gli affidamenti diretti, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera a), di qualsiasi importo: inferiore a € 40.000,00 e pari o superiore a € 40.000,00 , relativamente agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016, oltre a quelli indicati al comma 1, quali sono gli adempimenti da assolvere ai sensi del comma 2 dell' art. 29 sopra citato? In particolare si chiede dove vanno pubblicate le determine di affidamento forniture/servizi.

Spett.le M.I.T. - Ministero Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.
Con la presente questo Istituto scolastico chiede il Vs. parere giuridico in merito all'obbligo di pubblicazione sul Vostro portale delle procedure di affidamento per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000 (affidamenti ex art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016).
In particolare questo istituto ha provveduto all'affidamento diretto, per l'acquisto di beni e servizi, ad un fornitore mediante adesione a CONVENZIONE CONSIP ritenuta idonea da questa stazione appaltante. L'importo dell'affidamento è di € 39.659,89 (imponibile) oltre Iva 22% per un totale di € 48.385,07 (iva inclusa).
Trattandosi di un affidamento inferiore ad € 40.000, 00 abbiamo l'obbligo di pubblicare l'affidamento effettuato tramite CONSIP anche sul Vostro portale (oltre che sul sito web e albo on-line della scuola)? - Rif. art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
Nell'attesa di una Vs. gentile risposta, si porgono
cordiali saluti.
Il Direttore SGA
dell'I.C. Convenevole da Prato
Alfonso Pepe

Gent.mi,
chiedo indicazioni riguardanti la procedura su come pubblicare sul Vs. portale i contratti sottoscritti dalla scuola come stazione appaltante, superiori ad € 40.000,00

Cordiali Saluti.

Si richiede assistenza giuridica circa l'argomento in oggetto per conto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), ente pubblico istituito con L. 125/2014, vigilato dal Ministero per gli Affari Esteri e Cooperazione internazionale ed annoverato nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della L. 196/2009.
Il quesito in oggetto è il seguente:
La trasmissione alla banca dati SCP è obbligatoria anche per le sedi estere, relativamente ai dati dei contratti stipulati all'estero?
O vi sono delle eccezioni per tale fattispecie?
Si fa presente che, per contratti stipulati all'estero, non tutte le informazioni che la banca dati richiede di inserire possono essere rinvenibili.

Si chiede cortesemente se la pubblicazione per gli appalti sottosoglia ai sensi dell'art.73 del D.L.gs. 50/2016, la spesa a carico dell'aggiudicatario si intende per il solo bando oppure anche per esiti di gara ed ulterioni eventuali comunicazioni tipo proroghe termini, etcc..?

Grazie

Al quesito 1052 del 10/04/21: Dovremmo procedere con la pubblicazione: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'AREA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CENTRO SPORTIVO DI VIA BOCCACCIO . Valore della concessione inclusi 12 mesi di eventuale proroga ?339.000. Si chiede
conferma se: 1) trattasi di appalto sotto soglia comunitaria; 2) modalità di pubblicazione: GURI, internet comune, Oss. Regionale, Albo Pretorio. Non necessaria pubblicazione su GUUE e giornali; 3) tempo minimo di pubblicazione 30 giorni .
Al predetto quesito avete riscontrato: Trattasi di concessione sotto soglia comunitaria. le modalità di pubblicità sono quelle degli affidamenti con procedura negoziata sotto soglia: avviso per manifestazione di interesse sul sito della stazione appaltante. Tempo di pubblicazione discrezionale, si consiglia non inferiore a 15 giorni.
Dal VS. riscontro deduciamo che non è necessaria la pubblicazione sulla GURI: confermate? sulla base di quale riferimento normativo?
Grazie e cordiali saluti

Buonasera,
abbiamo indetto procedura negoziata ex art. 1 co. 2 lett. b) DL 76/2020 coordinato con le Modifiche L. 120/20 e 108/21 per appalto lavori di importo pari ad €550.000 oltre IVA di legge.
L'avviso di aggiudicazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana?
Grazie e cordiali saluti
Maura Galli

Pubblicazione gara
QUESITO del 11/02/2022

Si chiedono le modalità di pubblicazione di una gara

Richiesta CIG
QUESITO del 10/11/2022

Mi scuso se riformulo il quesito già posto prima con il n. 1614 del 11/07/2022 atteso che la risposta non mi è chiara. Nel chiedere "se è obbligatorio acquisire lo smartCIG (o il CIG per gare del PNRR) per le pubblicazioni in GURI di bandi e esiti di gara", chiarisco che la mia domanda non afferisce al CIG della gara d'appalto oggetto del bando (che certamente deve essere presente nel testo in pubblicazione), ma allo smartCIG (o CIG per gare del PNRR) eventualmente da richiedere per il servizio di pubblicazione reso dall'IPZS. Il chiarimento si rende d'uopo per il fatto che le predette pubblicazioni non sono configurabili come negoziazione di mercato (tra la stazione appaltante e l'IPZS) essendo l'IPZS una società dello Stato unico soggetto titolato per legge in via esclusiva per la pubblicità legale in GURI e che a tal fine applica un tributo fissato per decreto del MEF.
Allego Vs. risposta al precedente quesito:
RISPOSTA: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che, ai fini della pubblicazione in GURI dei bandi e degli esiti di gara, è necessario acquisire e indicare il CIG o lo SMART CIG relativo alla procedure di gara.

In considerazione della peculiarità degli istituti dell’Accordo Quadro e della Convenzione - che costituiscono la cornice normativa per l’affidamento dei successivi appalti specifici che saranno aggiudicati e gestiti spesso da centri di costo diversi, se non del tutto estranei, rispetto alla Stazione Appaltante dell’Accordo Quadro/Convenzione - risulta estremamente difficile assolvere efficacemente agli obblighi di trasparenza e pubblicazione relativi alla fase esecutiva, come previsti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e all’art. 37 del d.lgs. 50/2016.
La difficoltà si pone in particolare per l’obbligo di pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, in quanto tale gestione finanziaria avviene a livello dei singoli appalti specifici.
Si chiede pertanto se, per ottemperare a tali obblighi di pubblicità e trasparenza, sia corretta la seguente soluzione interpretativa, proposta in analogia a quanto previsto dalla FAQ ANAC A30 relativa agli obblighi informativi verso l’ANAC:
- La Stazione Appaltante che affida l’Accordo Quadro o la Convenzione effettuerà tutte le dovute pubblicazioni relative al CIG “padre”, fino alla stipula del contratto, comprese ovviamente eventuali successive modificazioni ex art. 106 del d.lgs. 50/2016.
- La Stazione Appaltante che affida l’appalto specifico, a sua volta, effettuerà tutte le dovute pubblicazioni relative al proprio CIG “derivato”, relative all’affidamento in adesione e all’esecuzione del contratto, ivi compresi i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.